CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA POINTER S.r.l. REV. 01 DATA 09/2014

Le seguenti Condizioni Generali di Vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax o e-mail.

  • 1. PARTI DEL CONTRATTO.
    Per parte Venditrice s’intende la PO.INT.ER. s.r.l., fornitrice dei materiali oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi materiali. Per parte Acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta. Le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita hanno efficacia per tutti i contratti che saranno stipulati dalle parti dal momento della sottoscrizione a tempo indeterminato salvo l’espressa facoltà di disdetta con termine di preavviso di giorni 30 (trenta) alla controparte.
  • 2. CONFERMA D’ORDINE – ACCETTAZIONE.
    Il rapporto di fornitura è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le parti potranno concordare eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle summenzionate Condizioni Generali di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai documenti contenenti la richiesta di offerta di vendita dalla parte Acquirente e la relativa accettazione dalla parte Venditrice.
  • 3. CONSEGNA
    • 3.1 Termini di consegna e spedizione dei materiali
      La Venditrice si impegna a rispettare i termini di consegna pattuiti nella conferma d’ordine.
      I fatti che impediscano o ritardino la spedizione dei materiali come, in via esemplificativa ma non limitativa, ritardi di rifornimenti di materie prime, divieti di importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o la lavorazione, sono convenzionalmente considerati cause di forza maggiore e la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo della consegna.
      Nei casi sopracitati, la Venditrice potrà ritardare la consegna quanto dovessero durare le cause del ritardo.
    • 3.2 Sosta e magazzinaggio dei materiali
      Dal ricevimento dell’avviso di merce pronta per la spedizione o per il collaudo, l’Acquirente dovrà ritirare i materiali ordinati, o, in caso di consegna a destino, dovrà richiederne la spedizione. In difetto, i materiali potranno essere stoccati all’aperto, con esonero per la Venditrice di ogni responsabilità, con decadenza di tutte le garanzie e con l’addebito dei costi di movimentazione e magazzinaggio. La Venditrice si riserva, inoltre, di spedire i materiali in porto assegnato all’Acquirente o di depositarli a spese dello stesso.
      Dall’avviso di merce pronta, sarà in ogni caso emessa regolare fattura, e decorreranno i termini di pagamento. Le eventuali spese di sosta, magazzinaggio o attesa sono a carico dell’Acquirente, anche nel caso in cui la merce sia venduta franco destino ed il trasporto avvenga con i mezzi della Venditrice o da questa commissionati.
    • 3.3 Consegna e controlli sui materiali
      La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente anche per vendite effettuate franco destinazione. L’Acquirente è tenuto a verificare i materiali al momento della consegna. Eventuali ammanchi devono essere denunciati all’atto della consegna, a pena di decadenza del diritto di reclamo, mediante annotazione sul documento di trasporto.
      E’ ammessa la tolleranza del ±2% sul peso spedito. L’Acquirente potrà avanzare reclami che riguardino esclusivamente ammanchi di peso eccedenti la tolleranza del ±2% solo nel caso che tale ammanco sia comprovato dalla pesa tarata negli ultimi 2 anni da un ente preposto con pesi campione accreditati dall’Istituto Metrologico Primario competente in presenza di incaricati del Fornitore.
  • 4. IMBALLAGGIO.
    I materiali sono forniti in imballaggi standard. Eventuali imballi particolari dovranno essere richiesti all’atto del conferimento dell’ordine e saranno addebitati in fattura.
  • 5. COLLAUDI.
    La Venditrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che reputi necessarie, senza alcun obbligo di preavviso all’Acquirente, purché non venga alterata la funzionalità del prodotto. La Venditrice garantisce la rispondenza dei materiali venduti alle specifiche contenute nella Conferma d’ordine.
    L’eventuale collaudo del prodotto deve essere espressamente richiesto dall’Acquirente all’atto dell’ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice nella Conferma d’ordine; esso può avvenire soltanto nello stabilimento della Venditrice prima della spedizione o consegna per il trasporto. Il collaudo dei materiali s’intende liberativo a tutti gli effetti.
    Il collaudo può essere eseguito secondo le norme UNI o ASTM, secondo i Capitolati degli Enti di controllo o secondo particolari prescrizioni. I costi degli Enti collaudatori esterni (enti ufficiali o enti incaricati dal Cliente) sono a totale carico dell’Acquirente, salvo indicazione contraria. La Venditrice darà notizia all’Acquirente dell’approntamento del prodotto al collaudo, in modo che l’Acquirente stesso possa dare tempestive Istruzioni all’Ente da lui designato. Quando il collaudo debba essere eseguito da incaricati dell’Acquirente, ove gli stessi incaricati non inizino il collaudo stesso entro tre giorni solari dalla notifica dell’approntamento dei materiali, s’intende che l’Acquirente rinuncerà al collaudo e che i materiali saranno tacitamente dallo stesso accettati. In tal caso, la Venditrice si ritiene autorizzata ad eseguire la spedizione. Il prodotto eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per la Venditrice, il solo obbligo della sostituzione nel più breve tempo possibile senza che l’Acquirente possa esigere alcun risarcimento o il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
    Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere dell’Acquirente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla Venditrice, saranno addebitate all’Acquirente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.).
  • 6. GARANZIE.
    La Venditrice garantisce che i prodotti processati nel proprio stabilimento, rispondono alle relative Specifiche di Fornitura. La Venditrice garantisce che la fornitura dei materiali è corrispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella Conferma d’ordine. La Venditrice non assume responsabilità nel caso di ripristini effettuati da terzi.
    Particolari garanzie e/o certificazioni possono essere rilasciate, se richieste specificatamente dall’Acquirente al conferimento dell’ordine.
    Ogni garanzia decade sui materiali utilizzati impropriamente sia per applicazioni diverse da quelle per le quali sono stati forniti, sia per cicli tecnologici non congruenti con le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche garantite. I materiali che presentano vizi palesi non devono essere utilizzati dall’Acquirente, pena la decadenza di ogni garanzia.
  • 7. NON CONFORMITÀ.
    • 7.1 Notifica della non conformità
      La notifica della non conformità deve essere corredata dai dati di fornitura di seguito riportati:
      • numero di conferma d’ordine;
      • documento di accompagnamento;
      • stato del materiale al momento della contestazione;
      • descrizione della non conformità e della fase del processo in cui è stata rilevata;
      • quantitativo non conforme;
      • quantitativo contestato;
      • eventuale proposta di soluzione.
      La Venditrice deve poter esaminare la fondatezza della contestazione mediante l’esame della quantità contestata, spedita dall’Acquirente alla Venditrice su richiesta, o mediante visita presso l’Acquirente, se convenuta.
    • 7.2 Riserva di proprietà e trasferimento dei rischi
      È espressamente convenuto che i prodotti venduti restano di proprietà del venditore fino al completo pagamento degli importi fatturati. I rischi associati devono tuttavia essere trasferiti o alla consegna dei prodotti all'acquirente negli stabilimenti del venditore o in magazzini o alla consegna dei prodotti al vettore se sono destinati ad essere consegnati dal venditore; il solo acquirente durante l'acquisto si fa carico dei rischi connessi sia per quanto riguarda il venditore e terzi.
    • 7.3 Termini di reclamo
      I reclami, di qualsiasi genere, fatti salvi quelli previsti dal precedente punto 3.2 devono essere avanzati per iscritto alla Venditrice entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del materiale, intendendosi l’Acquirente decaduto, dopo tale termine, da ogni diritto di reclamo per vizi e/o per mancanza di qualità e/o difformità dei materiali venduti.
    • 7.4 Trattamento delle non conformità
      Il materiale riscontrato non conforme, deve essere appartato nello stesso stato in cui fu consegnato e tenuto disponibile fino alla risoluzione della contestazione anche se venduto o processato da azienda diversa dall’Acquirente. La decisione da parte dell’Acquirente e/o dell’utilizzatore di mettere in lavorazione il materiale oggetto della contestazione senza previo benestare della Venditrice non dà diritto a risarcimento.
      La partita di materiale potenzialmente interessato deve essere individuato per lotto di consegna e, in qualunque parte del ciclo di lavorazione esso si trovi, deve essere appartato in attesa di definizione della non conformità. La decisione, da parte dell’Acquirente e/o dell’utilizzatore di mettere in lavorazione altro materiale appartenente allo stesso lotto o di proseguire ulteriormente nelle lavorazioni o di effettuare operazioni di ripristino della conformità senza il preventivo benestare del Fornitore non dà diritto a risarcimento.
    • 7.5 Materiale fornito a distributori e da questi agli utilizzatori
      Le non conformità rilevate dagli utilizzatori finali su prodotti approvvigionati da distributori devono essere notificate da questi ultimi alla Venditrice secondo le prescrizioni del punto 7.1, nel rispetto dei termini del punto 7.2, e accompagnati da documenti di controllo conformi agli originali.
    • 7.6 Esami in contraddittorio
      Qualora non si trovi accordo tecnico alla soluzione della contestazione, occorre procedere ad esame in contraddittorio presso Ente o Laboratorio qualificato, da concordare tra le parti. Nel caso di non raggiunto accordo, vd. Punto 12 del presente contratto.
    • 7.7. Definizione della non conformità
      Una contestazione in atto non comporta la risoluzione dell’Ordine ed è, altresì, esclusa ogni responsabilità della Venditrice per danni diretti e/o indiretti eventualmente subiti dall’Acquirente, fatto salvo il limite previsto dall’art. 1229 del Codice Civile. In caso di fornitura a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di materiali ordinati.
      Qualora le contestazioni risultino infondate, la Venditrice addebiterà le spese dei sopralluoghi e di eventuali perizie anche di terzi. Eventuali reclami o contestazioni, sollevati sia in via di azione che di eccezione, non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
      Nel caso in cui le contestazioni risultassero fondate a seguito di accertamenti sul materiale non conforme effettuato dai tecnici della Venditrice, la non conformità potrà essere definita dalla Venditrice nel seguenti modo:
      • riparazione a cura dell’Acquirente: l’obbligo della Venditrice è limitato al pagamento di un equo indennizzo concordato tra le parti;
      • riparazione a cura della Venditrice: l’obbligo della Venditrice è limitato al ripristino del materiale in accordo con la Conferma d’ordine. A discrezione della Venditrice il ripristino può essere eseguito presso il proprio stabilimento o nel luogo ove il materiale si trova;
      • sostituzione del materiale riconosciuto non conforme nello stesso luogo della consegna primitiva, previa restituzione dello stesso;
      • materiale reso senza sostituzione: l’obbligo della Venditrice è limitato al pagamento di un indennizzo nel limite massimo del corrispettivo del materiale stesso, previa restituzione.
  • 8. PAGAMENTI.
    Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l’Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso determinato ai sensi del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.
    Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte della fornitura, l’Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti anche per le forniture in corso, la Venditrice potrà invocare l’applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile e quindi sospendere le forniture in corso.
  • 9. RECESSO DAL CONTRATTO.
    La Venditrice avrà altresì la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venga a conoscenza dell’esistenza di protesti di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell’Acquirente.
  • 10. NORME REGOLATRICI.
    Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile. Non si applica la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.
  • 11. NORMA EUROPEA (EC) 1907/2006.
    Il regolamento europeo REACH impone ai Fornitori un processo ed una tempistica di pre-registrazione e registrazione di sostanze chimiche e preparati. Se il Fornitore non soddisfa tali requisiti, potrebbe esserne compromessa l’immissione sul mercato oppure subire ritardi nel caso in cui le stesse richiedano ulteriori controlli scientifici . Per tutti i preparati coperti da REACH, i Clienti riceveranno schede di sicurezza che potranno avere allegati uno o più scenari di esposizione alla sostanza.
    La scheda di sicurezza e gli scenari di esposizione permetteranno al Cliente di controllare se l’attuale uso della sostanza e/o preparato è coperto da tale scheda e se il Cliente è in conformità con le condizioni descritte sulla scheda di sicurezza e gli scenari d’esposizione. Se il Cliente intende usare una sostanza e/o preparato in modo differente rispetto gli scenari presentati, dovrà comunicare alla PO.INT.ER. s.r.l. queste particolari condizioni d’uso. Fino a quando questi particolari scenari di esposizione non verranno notificati ed ottenuti, il Cliente non dovrà utilizzare la sostanza e/o preparati in modo diverso da quanto descritto nella scheda di sicurezza.
    La PO.INT.ER. s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile della mancata conformità dei suoi Clienti agli obblighi richiesti dal REACH.
  • 12. FORO COMPETENTE.
    Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto e/o delle presenti Condizioni Generali di Vendita o comunque ad essa relativa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Torino, anche in caso di connessione di cause.

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